Articolo 20, comma 1 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Ammontare complessivo dei premi La presente sotto-sezione, riguardante i “premi collegati alla performance” ex Art. 20,commi 1 e 2 del D.L.vo 33/2013, non è compilata in quanto: a) l’Art. 74, comma 4 del D.L.vo 74 rinvia ad atti successivi la valutazione della performance per il personale docente ed esclude la costituzione dell’OIV per le istituzioni »